Circolo Palazzo della Consulta

Circolo ricreativo dei dipendenti della Corte Costituzionale

Statuto dell’Associazione

Statuto dell’Associazione

“Circolo Palazzo della Consulta”

Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

Art. 1
E’ costituita l’associazione Ricreativa, Culturale denominata “Circolo Palazzo della Consulta” (d’ora in poi denominata associazione) di Roma. Il presente statuto viene redatto tenendo conto della legge 460 dell’8/11/1997 e la legge 383 del 07/12/2000.

Art.2
L’associazione ha sede in Roma in Via XXIV maggio, 11 e ha durata a tempo indeterminato.

Art. 3
L’associazione non ha fini di lucro. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti daIla Legge.

Art. 4

  • L’associazione si pane come scopo statutario ed attività istituzionale :
  • promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e turistico atte a dare
  • un contenuto sociale al tempo libero degli associati;
  • favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa;
  • accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto
  • contenuto culturale e sociale;
  • promuovere l’assistenza e la solidarietà fra i soci,

Nell’individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.
Per raggiungere gli scopi sociali, il circolo può aderire ad iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali.

Soci

Art. 5
Possono essere soci del circolo tutti i dipendenti della Corte Costituzionale che ne fanno richiesta, i loro familiari, i dipendenti a contratto o comandati che a qualsiasi titolo lavorano presso la Corte e i loro familiari.
I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi del circolo con il pagamento della relativa quota sociale, resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall’evento. Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione, escludendo espressamnte ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l’approvazione di tutte le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione alle cui cariche possono altresi liberamente concorrere.
Le quote associative sono stabilite di anno in anno dal ConsigIio Direttivo nel rispetto delle finalità dell’associazione.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 6
Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettare o respingere le domande di iscrizione.
In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.
L’appartenenza al Circolo implica per i Soci l’accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.
Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

  • frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dal Circolo;
  • partecipare alle manifesiazioni promosse dal Circolo e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati;
  • partecipare alle attività di altre associazioni 0 di altri CRT aderenti alla FITeL alle condizioni stabilite dalle singole associazioni.

Tutti i Soci sono tenuti a comunicare al Circolo ogni modificazjcine dei requisiti previsti al l’Art. 5 del presente Statuto.

Art. 7
E’ esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall’associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l’esclusione,  come stabilito dal successivo art. 10.
Tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età hanno diritto di voto in assemblea per l’approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Art. 8
I soci hanno diritto di ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale della validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Art. 9
I soci sono tenuti al pagamenio della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo ed all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10
I soci sono espulsi e radiati per i seguenti motivi:

  • quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni a alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  • quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
  • quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.
I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui d’art. 6 del presente statuto.

Organi dell’Associazione

Art. 11
Gli organi deil’associazione sono:

  • l’assemblea dei soci;
  • il consiglio direttivo.

Art. 12
L’assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nella bacheca dell’associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale assemblea di seconda convocazione.

Art. 13
L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta l’anno. Essa è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, elegge e revoca il consiglio direttivo, approva  il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinentì alla gestione sociale.
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nella bacheca dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea.

Art. 14
L’assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Art. 15
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinana che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste d′ordine del giorno.
In seconda convocazione, l’assemblea è regalmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima convocazione.

Art. 16
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto . Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo, di cui all’art. 2352, secondo comma, del codice civile.

Art. 17
Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, eletti dall’assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per tre anni. I membri del consiglio sono rieleggibili.
Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il presidente, il vice presidente ed il tesoriere (se ciò non è avvenuto in sede di assemblea)

Art. 18
Il comiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 19
il consiglio direttivo:

  • redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
  • redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
  • delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
  • determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
  • svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 20
Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell’associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l’assemblea ordinaria e il consiglio direttivo, sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze si avvale del tesoriere e di collaboratori soci, o, nelle occasioni in cui lo riterrà necessario, avvalersi di consulenti esterni.
In casa di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al vice presidente.

Patrimonio dell’Associazione

Art. 21
Il fondo patrimoniale dell’associazione è indivisibile ed è costituito:

  • dai patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;
  • dai contributi annuali e straordinari degli associati;
  • dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  • da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall’associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

Art. 22
Le somme versare per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Rendiconto economico-finanziario

Art. 23
Il rendiconto economico-finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all’assemblea per la sua approvazione entro il trentuno marzo dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 24
Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nella bacheca dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente.
Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.

Scioglimento dell’Associazione

Art. 25
Lo sciogIimenio dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

Art. 26
In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli evenentuali campensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle ffinalità dell’associatione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 coma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Il presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n. 460 per le assciazioni non profit.

Disposizioni finali

Art 27
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente m materia.

Il Segretario                     Il Presidente